Revisione macchine usate


revisione macchine usate

Collaudo finale  - Protezioni montate

Collaudo finale – Protezioni montate

La domanda più frequente che ci viene posta nel caso di revisione di macchine usate è “Ma poi la debbo ricertificare?

In effetti la materia della modifica di macchine o impianti per l’adeguamento tecnologico o di sicurezza non è priva di aspetti di difficile interpretazione.
Secondo le norme vigenti debbono essere certificate e marcate CE le macchine nuove “immesse sul mercato” dal 29 dicembre 2009.

L’articolo n° 71.5 del D.Lgs. 81/08 afferma che “Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

In altri termini una macchina non nuova, già presente sul mercato ma modificata per adeguarla alle nuove tecnologie di produzione e sicurezza non è da considerarsi nuova se non se ne modificano modalità d’uso e prestazioni.  Pertanto, se costruita dopo il 28 dicembre 2009, mantiene valida la certificazione CE originaria.

Il caso si complica nel caso in cui la macchina o l’impianto sia stato costruito antecedentemente all’obbligo di certificazione CE, ovvero prima del 29 dicembre 2009.

In tal caso  si applica l’art. n° 70.2 del D.Lgs. 81/08 per cui: “Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.”

Rimane comunque valido quanto affermato nel già citato articolo 71.5 del medesimo Decreto.  In questo caso, quindi, una vecchia macchina se non pesantemente modificata non necessita di certificazione CE con targhetta ma, solo, di un certificato di conformità ai dettati dell’Allegato V del D.Lgs. 81/08.

Occorre solo soffermarsi a definire quale è la frontiera che separa l’ammodernamento dalla modifica delle modalità d’uso e/o delle prestazioni.

In conclusione e sintesi occorre valutare caso per caso mettendo in campo l’esperienza, le leggi, il buon senso e dove tutto ciò non bastasse, rivolgendosi direttamente ai competenti Organi Regolamentari e Legislativi per dirimere le situazioni particolari.

CErt.Agency mette a disposizione dei suoi clienti la propria esperienza sul campo e la capacità, più volte sperimentata, di interfacciarsi direttamente con gli organi che regolano il mercato per risolvere situazioni al limite delle normative ed ottenere specifici pareri .

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