Domande frequenti


 

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Direttiva macchine (2)

La direttiva macchine impone (Art. 5, punto 1) che la certificazione CE sia prodotta da chi immette per la prima volta la macchina sul mercato comunitario ossia da chi opera la “prima messa a disposizione, all’interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione. “

Nel caso specifico la prima fattura di vendita è del fabbricante e poco importa se l’acquirente non è una fabbrica ma un intermediario che a sua volta la rivende.

Sarebbe un caso diverso se la banca fosse un mandatario che rivende in Europa macchine prodotte da paesi extraeuropei. In tal caso sarebbe la banca ad immettere sul mercato un prodotto da certificare.


Si suppone che la macchina sia stata costruita prima del 29 dicembre 2010, in tal caso occorre verificare che le modifiche apportate abbiano comportato l’adeguamento della macchina usata all’Allegato V del D. Lgs. 81/08. In altri termini occorre eseguire l’analisi dei rischi, apportare le necessarie modifiche di adeguamento della sicurezza ed integrare, ove necessario, la documentazione d’uso. Non è necessario certificare la macchina o apporre il marchio CE.
Ma, se durante gli interventi, si è anche modificato il funzionamento o la capacità produttiva si può ricadere nella condizione di nuova immissione sul mercato con il conseguente obbligo di certificazione e marcatura in carico a chi ha eseguito l’intervento.
La richiesta di certificazione ai sensi dell’allegato V del D.Lgs. 81/08, deve essere compresa nelle documentazioni di ordine al fornitore esterno che esegue il lavoro di adeguamento.


Norme e decreti (1)

Sicuramente Lei. L’articolo 17 della Norma CEI/EN/60204-1 elenca in modo dettagliato le documentazioni che devono accompagnare un quadro elettrico.
I circuiti elettrici sono effettivamente compresi nell’elenco ma costituiscono solo una modesta parte dell’insieme.


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